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Notizie

28 maggio 1999. E’ legge dello Stato!!! Con l’approvazione da parte del Governo del disegno di legge presentato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali Giovanna Melandri sono previste sanzioni penali da 3 mesi a 3 anni per chi somministra e chi a

Doping || 28/05/1999

E’ LEGGE
E’ passato quasi un anno dalle dichiarazioni estive di Zdenek Zeman che hanno prima fatto tremare e poi cadere le più alte istituzioni dello sport italiano.

Forse non sperava di arrivare a tanto ma…..il doping è finalmente reato!

Con l’approvazione da parte del Governo del disegno di legge presentato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali Giovanna Melandri sono previste sanzioni penali da 3 mesi a 3 anni per chi somministra e chi assume sostanze dopanti.

Ecco cosa prevedono i nove articoli del disegno di legge "per la lotta al doping" presentato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali Giovanna Melandri.



Definizione del doping
Costituiscono doping la somministrazione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche terapeutiche, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni biologiche dell'organismo al fine di migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti. (Il comma 2 specifica che queste pratiche, oltre ad essere idonee a modificare possono anche essere finalizzate a modificare i controlli sui farmaci stessi).



Tabelle delle sostanze dopanti
I farmaci, le sostanze farmacologicamente attive e le pratiche terapeutiche la cui somministrazione o adozione e' considerata doping sono individuate in base alle disposizioni della legge 522/95, le indicazioni del cio e degli organismi internazionali in tabelle approvate dal ministero della sanita'. (I comma 2 e 3 spiegano la ripartizione delle sostanze in tabelle per livello di efficacia e definiscono la pubblicazione periodica delle stesse).



Commissione di controllo sanitario
Viene istituita, presso il ministero della sanita', una commissione di controllo sanitario dell'attivita' sportiva. La commissione ha il compito di predisporre le tabelle; determinare casi, criteri e metodologie dei controlli antidoping; effettuare i controlli sulle manifestazioni sportive; individuare forme di collaborazione con le strutture del servizio sanitario nazionale; mantenere rapporti con l'unione europea. La commissione sara' composta da dodici membri di cui due rappresentanti del Ministero della sanita', due il ministero dei beni culturali, due medici dello sport, un rappresentante dell'Istituto superiore della Sanita', uno del Coni, un clinico medico, un pediatra, un farmacologo, un chimico specializzato in analisi chimico-clinica. La commissione, nominata dal ministero della sanita', dura in carica quattro anni.



Il laboratorio
Il laboratorio effettua i controlli antidoping e attivita' di ricerca. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge si individuera' e si organizzera' il laboratorio. Entro 60 giorni dall'accredito cio del nuovo laboratorio, quello esistente all'Acqua Acetosa di roma cessera' l'attivita'.



Le sanzioni penali
Chiunque sottopone a doping un atleta, anche consenziente, e' punito, se dal fatto deriva pericolo per la salute, con la reclusione da tre mesi a tre anni. La pena e' aumentata se l'atleta e' minorenne e se il fatto e' commesso da un componente o dipendente del Coni o da ente, federazione o societa' da esso riconosciuti. In caso di medico c'e' l'interdizione temporanea alla professione.



Le sanzioni disciplinari
Per somministrazione o assunzione di farmaci; adozione o sottoposizione a pratiche dopanti; rifiuto di sottoporsi a controlli antidoping, verranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti delle federazioni e del Coni.



La copertura finanziaria
L'onere dell'applicazione della legge e' valutato in 3 miliardi a decorrere dal 2000 ed e' posto a carico della quota destinata al Coni dal concorso pronostici.